EH NO, SIGNOR MINISTRO. I CPR NON SONO LUOGHI IN CUI SOSPENDERE I DIRITTI

12 Ottobre 2026

Il ministro Piantedosi difende i CPR come strumenti per sanzionare l’irregolarità e contenere la pericolosità degli stranieri, critica gli amministratori locali contrari alla loro apertura e annuncia altri sei centri. Ma la detenzione amministrativa non è una pena, l’irregolarità non equivale alla pericolosità e la sicurezza non autorizza a violare i diritti fondamentali. Le gravi condizioni denunciate nei CPR e i rilievi della Corte costituzionale impongono un’indagine indipendente, prima di procedere alla costruzione di nuovi centri.

«Sui CPR non siamo disponibili a fare un passo indietro». Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il 10 ottobre, alla Festa dell’ottimismo del Foglio, a Firenze. E ha aggiunto parole ancora più gravi: «I centri servono non solo a sanzionare la condizione di irregolarità del soggiorno delle persone, ma anche per contenere la loro pericolosità». Il Governo intende quindi procedere alla realizzazione di altri sei Centri di permanenza per i rimpatri, nonostante le obiezioni espresse da alcuni amministratori locali.

Eh no, signor ministro. Non può permetterselo.

Non può permettersi di attribuire ai CPR una funzione punitiva che la legge non assegna loro. Non può trasformare una condizione amministrativa di irregolarità in una presunzione generalizzata di pericolosità. E soprattutto non può considerare la privazione della libertà personale come uno strumento di contenimento sociale, dimenticando che anche nei CPR devono valere pienamente le garanzie imposte dalla Costituzione.

Le parole hanno un peso, tanto più quando vengono pronunciate dal ministro responsabile della sicurezza e dell’ordine pubblico. Parlare di «sanzionare» l’irregolarità e di «contenere» la pericolosità significa sovrapporre condizioni giuridiche profondamente diverse: l’assenza di un regolare titolo di soggiorno, l’esistenza di un provvedimento di espulsione e una concreta minaccia per la sicurezza pubblica.

I CPR sono strutture nelle quali, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, possono essere temporaneamente trattenute persone straniere in vista dell’esecuzione di provvedimenti di espulsione o respingimento non immediatamente eseguibili. Il trattenimento non costituisce una pena e non può essere utilizzato per punire l’irregolarità del soggiorno o per neutralizzare una presunta pericolosità collettiva.

Nessuno ha autorizzato il Governo a farne questo uso. Non i cittadini, non gli amministratori locali e, soprattutto, non la Costituzione.

È particolarmente inquietante il richiamo del ministro alla necessità di «contenere la loro pericolosità». Di quale pericolosità parla? Di quella accertata individualmente nei casi previsti dalla legge oppure di quella attribuita indistintamente alle persone prive di un regolare permesso di soggiorno?

La differenza è enorme. Perché nel secondo caso si introduce una logica secondo cui l’irregolarità amministrativa diventa di per sé un indizio di pericolosità, sufficiente a giustificare una restrizione della libertà personale. Una concezione incompatibile con i principi dello Stato di diritto.

Nessuno nega che tra le persone destinatarie di espulsione possano esservi individui che hanno commesso reati o rappresentano effettivamente una minaccia per la sicurezza. Ma tali situazioni devono essere valutate individualmente, con le garanzie previste dalla legge, senza attribuire a un’intera categoria una pericolosità presunta. La sicurezza non può essere affidata a generalizzazioni o scorciatoie giuridiche. Un ministro dell’Interno dovrebbe essere il primo a difendere questa distinzione.

I CPR non possono diventare luoghi di punizione e sofferenza

La gravità delle dichiarazioni del ministro emerge ancora più chiaramente se si considera ciò che da anni viene denunciato sulle condizioni dei CPR. Rapporti di organismi di garanzia, associazioni, osservatori indipendenti e testimonianze delle persone trattenute descrivono situazioni degradanti, gravi carenze nell’assistenza sanitaria, inattività forzata, sofferenze psicologiche, episodi di autolesionismo, difficoltà di accesso alle cure e limitazioni dei diritti fondamentali.

In alcuni centri, sotto diversi aspetti, le condizioni possono risultare persino peggiori di quelle già drammaticamente precarie delle carceri italiane. Eppure, nei CPR vengono trattenute persone che non stanno scontando una pena. È questa la contraddizione intollerabile. Strutture che dovrebbero servire esclusivamente a rendere possibile un rimpatrio rischiano di trasformarsi in luoghi di segregazione e sofferenza, nei quali la privazione della libertà assume un carattere punitivo.

Non tutti i CPR sono identici, né ogni comportamento al loro interno costituisce un reato. Ma lo Stato non può tollerare condizioni degradanti in strutture poste sotto la propria responsabilità. Il trattenimento amministrativo non può diventare una pena senza condanna, imporre restrizioni non necessarie o sproporzionate, né esporre le persone a trattamenti inumani o degradanti o a sofferenze evitabili. Quando le condizioni di gestione favoriscono abusi, violenze, deterioramento della salute mentale o comportamenti autolesivi, emerge un problema di responsabilità istituzionale. Un sistema che favorisce o aggrava queste situazioni può assumere aspetti criminogeni, che lo Stato ha il dovere di prevenire e contrastare. Non basta proclamare la legalità dei CPR. Occorre verificare se sia rispettata al loro interno.

La Costituzione non si ferma ai cancelli dei CPR

Su questo punto la Corte costituzionale è intervenuta con una pronuncia di particolare rilievo. Con la sentenza n. 96 del 2025 ha riconosciuto che il trattenimento nei CPR incide sulla libertà personale protetta dall’articolo 13 della Costituzione e ha rilevato che la disciplina vigente non rispetta la riserva assoluta di legge, secondo cui gli aspetti essenziali della privazione della libertà personale devono essere stabiliti dalla legge stessa, e non lasciati alla discrezionalità amministrativa. La Corte ha infatti evidenziato che la legge non disciplina adeguatamente le modalità concrete del trattenimento, richiamando il legislatore all’urgente necessità di colmare questa grave lacuna.

La Corte non ha dichiarato illegittima in sé l’esistenza dei CPR. Ha però richiamato l’esigenza di garanzie precise, stabilite dalla legge, a tutela dei diritti fondamentali e della dignità delle persone trattenute. È un richiamo che rende ancora più sconcertante la sicurezza con cui il ministro proclama l’assoluta legittimità del sistema e annuncia di volerlo ampliare, senza affrontare le carenze normative evidenziate dalla Corte. La Costituzione non conosce luoghi nei quali i diritti fondamentali possano essere sospesi. L’articolo 13 tutela la libertà personale; l’articolo 32 la salute; l’articolo 2 i diritti inviolabili dell’uomo. Ildivieto di trattamenti inumani o degradanti è un principio inderogabile anche nell’ordinamento europeo e internazionale.

Questi principi valgono per tutti. Anche per chi non ha la cittadinanza italiana, per chi soggiorna irregolarmente o deve essere rimpatriato. La dignità umana non dipende dal possesso di un permesso di soggiorno. Il potere dello Stato di limitare legittimamente la libertà di una persona non comprende mai il potere di umiliarla, degradarla o comprometterne la salute.

La contraddizione degli amministratori locali? No, quella del ministro

Piantedosi critica gli amministratori locali che si oppongono a nuovi CPR e poi chiedono perché stranieri destinatari di espulsione, responsabili di reati, non siano stati rimpatriati. Ma quale sarebbe la contraddizione? Pretendere rimpatri efficaci e, nello stesso tempo, il pieno rispetto della legge e dei diritti fondamentali è precisamente ciò che dovrebbe fare ogni amministratore responsabile.

L’efficacia dei rimpatri dipende anche dall’identificazione delle persone, dalla cooperazione con i Paesi di origine e dagli accordi di riammissione. Moltiplicare i CPR non basta a risolvere questi problemi, né può giustificare condizioni di trattenimento più afflittive.

Prima di costruire altri sei CPR, si faccia un’indagine indipendente

Signor ministro, se è così convinto dell’utilità e della legittimità dei CPR, perché non promuove una seria indagine indipendente sull’intero sistema? Perché non sottoporre tutte le strutture a una verifica esterna, rigorosa e trasparente delle condizioni materiali, dell’assistenza sanitaria, delle modalità di gestione, delle restrizioni imposte, dei tempi di trattenimento e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale delle persone?

Non si tratta di un’iniziativa ideologica contro i rimpatri, ma di accertare se lo Stato, mentre priva una persona della libertà, rispetti pienamente la legge. L’indagine dovrebbe poter accedere alle strutture, ascoltare riservatamente le persone trattenute e gli operatori, esaminare la documentazione e individuare le eventuali violazioni, trasmettendo alla magistratura gli elementi che facciano emergere possibili responsabilità penali. Se all’interno dei CPR si verificano abusi, violenze, omissioni o trattamenti illegittimi, il Governo ha il dovere di impedirli, denunciarli e contribuire all’accertamento delle responsabilità, senza minimizzazioni, giustificazioni o coperture politiche

Non si costruisce sicurezza tollerando l’illegalità nei luoghi amministrati dallo Stato. Non si difende l’ordine pubblico accettando che i diritti fondamentali vengano violati proprio da chi dovrebbe garantirli.

Prima di annunciare nuovi centri, il ministro dovrebbe rispondere di quelli esistenti. Prima di rivendicarne la funzione sanzionatoria, dovrebbe ricordare che non sono istituti di pena. E prima di attribuire genericamente pericolosità agli stranieri irregolari, dovrebbe distinguere le responsabilità individuali dalle condizioni amministrative.

Eh no, signor ministro. La sicurezza non autorizza tutto. La condizione di irregolarità comporta conseguenze previste dalla legge, ma non cancella i diritti. E nessuna ragione politica può giustificare luoghi di trattenimento nei quali la dignità umana venga calpestata.

Per VITA Società Editoriale