ANTISEMITISMO: UNA LEGGE CHE UNISCA

28 Settembre 2026

Su una materia come l’antisemitismo sarebbe un errore fermarsi alla contrapposizione tra schieramenti. Partendo dal testo già approvato dal Senato, è ancora possibile cercare una mediazione che ne mantenga l’impianto, chiarisca l’applicazione degli indicatori IHRA e salvaguardi pienamente la libertà di critica.

La crescita dell’antisemitismo, in Italia e in Europa, richiede una risposta. Minacce, aggressioni, stereotipi antiebraici, linguaggi d’odio e nuove forme di intimidazione non possono essere tollerati né relativizzati. Proprio per questo sarebbe un errore se una legge destinata a contrastarli diventasse motivo di nuove contrapposizioni.

L’Italia dispone già di strumenti legislativi per contrastare l’odio e la discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi: dalle norme oggi contenute negli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, che raccolgono anche l’eredità della legge Mancino, alle disposizioni contro il negazionismo della Shoah. Il tema avrebbe potuto essere affrontato anche attraverso interventi mirati e, se necessario, modifiche al quadro normativo esistente, che già consente di perseguire propaganda, discriminazione, istigazione e violenza motivate dall’odio razziale, etnico, nazionale o religioso, nonché di aggravare la pena quando un altro reato sia commesso con tali finalità. Si comprendono perciò alcune delle riserve emerse in Parlamento, indipendentemente dalle posizioni poi assunte sul provvedimento.

È stata espressa, anche da autorevoli esponenti dell’ebraismo italiano, un’ulteriore preoccupazione: che una legge specificamente dedicata all’antisemitismo possa produrre un effetto contrario a quello perseguito, alimentando l’idea che alcune comunità religiose o culturali godano di una tutela particolare rispetto alle altre, oltre a quella già assicurata dall’ordinamento. È un rischio di cui tenere conto, proprio per non offrire nuovi argomenti a pregiudizi e risentimenti che si intendono contrastare.

Una legge su cui cercare un’intesa

Ora ci troviamo però di fronte a un testo già approvato da un ramo del Parlamento, su una materia particolarmente sensibile che, una volta portata sul terreno legislativo, richiede la ricerca di una soluzione condivisa. Non sarebbe un buon segnale che un provvedimento volto a contrastare l’antisemitismo venisse semplicemente respinto; ma neppure che fosse approvato senza ricercare, sui punti più controversi, una mediazione capace di raccogliere un consenso più ampio. Occorre evitare tanto una contrapposizione pregiudiziale quanto una logica di mera maggioranza.

La proposta di legge A.C. 2830, già approvata dal Senato, afferma all’articolo 1, comma 1, che la Repubblica ripudia ogni forma di antisemitismo e ne contrasta le espressioni, «ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali». Adotta poi la definizione operativa di antisemitismo formulata nel 2016 dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), «ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima».

Il nodo degli indicatori IHRA

È in particolare quest’ultimo inciso ad avere alimentato riserve e divisioni. Più che la definizione IHRA, il punto è il valore attribuito, nell’applicazione di una legge dello Stato, agli indicatori che la accompagnano.

Milena Santerini, che ha partecipato all’elaborazione della definizione IHRA ed è stata Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, ne ha difeso l’importanza, richiamando al tempo stesso la sua natura di definizione operativa e non giuridicamente vincolante. Una distinzione importante anche per comprendere la questione posta dall’inserimento nella legge degli indicatori che la accompagnano, definiti “necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima.

Le riserve riguardano in particolare alcuni indicatori riferiti a Israele che, se assunti come parametri necessari senza un’esplicita valutazione del contesto, potrebbero prestarsi a interpretazioni estensive capaci di interferire con la legittima criticaalle scelte politiche di un governo e alle condotte delle autorità dello Stato, compresa la denuncia di eventuali violazioni del diritto internazionale.

La libertà di critica politica è, peraltro, già salvaguardata dallo stesso articolo 1. Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, ha sottolineato che il contrasto all’antisemitismo non può essere considerato un ostacolo alla critica del governo Netanyahu, dell’esercito israeliano o delle violenze dei coloni: «quella critica è legittima e necessaria». Nello stesso senso, la senatrice Liliana Segre ha ricordato che lo stesso documento IHRA precisa inequivocabilmente che le critiche rivolte a Israele, quando analoghe a quelle rivolte a qualsiasi altro Paese, non possono essere considerate antisemite.

Il rapporto tra questa garanzia, già presente nella legge, e l’applicazione degli indicatori potrebbe dunque essere reso ancora più esplicito, senza per questo offrire alcuna copertura a espressioni antisemite formulate sotto le spoglie della critica politica o giuridica.

Il confronto politico si è intanto irrigidito. Già al Senato le opposizioni avevano assunto posizioni diverse, tra voto contrario, astensione e voto favorevole; alla Camera, nel corso dell’esame sono emerse proposte e sensibilità diverse anche sul rapporto tra definizione IHRA, relativi indicatori e libertà di critica. La maggioranza, dal canto suo, ha finora difeso il testo approvato dal Senato e il confronto sugli emendamenti non risulta ancora concluso.

Una possibile mediazione

Si può ancora tentare un’altra strada. Nel dibattito parlamentare sono già affiorate, con formulazioni diverse, alcune delle questioni qui richiamate: il valore da attribuire agli indicatori, la necessità di valutarli nel contesto e la salvaguardia della libertà di critica. Su questi elementi si potrebbe costruire un punto d’incontro senza rinunciare alla definizione IHRA e ai suoi indicatori né modificare l’impianto della legge: rendere esplicito il criterio con cui gli indicatori devono essere applicati.

All’articolo 1, comma 2, si potrebbero quindi sostituire le parole «ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima» con:

«ivi inclusi i relativi indicatori, che, ai fini dell’applicazione della presente legge, sono valutati tenendo conto del contesto nel quale le condotte e le espressioni si manifestano, fermo restando quanto previsto dal comma 1».

È una precisazione che non modifica l’impianto della norma ma ne rende più esplicito il criterio applicativo. La presenza di un indicatore non potrebbe così, da sola e prescindendo dal contesto, qualificare una condotta o un’espressione come antisemita;la sua applicazione resterebbe collegata alle garanzie costituzionali già previste dal comma 1.

C’è poi un’altra esigenza. Le manifestazioni dell’antisemitismo possono mutare nel tempo per forme, linguaggi, modalità e gravità; anche gli strumenti utilizzati per riconoscerle devono quindi potersi adeguare alla loro evoluzione. Lo strumento esiste già nella proposta di legge: è la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, adottata su base triennale.

All’articolo 2 potrebbe essere aggiunto: «La Strategia nazionale tiene conto, in sede di aggiornamento, dell’evoluzione delle forme e dei linguaggi attraverso i quali si manifesta l’antisemitismo».

Le due modifiche si completano: la prima chiarisce il criterio di applicazione degli indicatori; la seconda consente alla Strategia nazionale di seguire l’evoluzione delle manifestazioni dell’antisemitismo.

Un’iniziativa potrebbe venire dal Governo, dai gruppi, dal relatore o da deputati di diversi schieramenti. Un’intesa trasversale non cancellerebbe le differenze, ma sottrarrebbe il contrasto all’antisemitismo alla logica dello schieramento. Non si tratterebbe di una concessione di una parte all’altra. La maggioranza potrebbe mantenere la scelta compiuta sul riferimento alla definizione IHRA e ai relativi indicatori, rendendo più esplicito il criterio della loro valutazione nel contesto, in coerenza con le libertà costituzionali già richiamate dal comma 1. Le opposizioni potrebbero, a loro volta, verificare se questa precisazione consenta di superare almeno alcune delle ragioni delle loro contrarietà e riserve.

Una tutela che non può essere selettiva

C’è, infine, una ragione più generale per ricercare questa convergenza. Contrastare l’odio non significa soltanto condannarlo quando si manifesta nelle sue forme più esplicite e violente, ma anche riconoscere e contrastare i linguaggi, gli stereotipi e i pregiudizi che possono alimentarlo e favorirne la diffusione nello spazio pubblico.

Vale anzitutto per l’antisemitismo, segnato da una specificità storica che non deve essere cancellata o relativizzata. Ma, su un piano diverso da quello della specifica disciplina legislativa qui discussa, la stessa coerenza democratica richiede di contrastare anche l’odio antimusulmano, alimentato, in molte società occidentali, dall’impropria sovrapposizione tra Islam, islamismo politico e terrorismo. Contrastare l’islamofobia non relativizza l’antisemitismo, né combattere l’antisemitismo significa ignorare altre forme di odio religioso. È lo stesso principio democratico a richiedere che la tutela della dignità, dell’uguaglianza e della libertà religiosa non sia selettiva.

Non c’è infatti da scegliere tra il contrasto all’antisemitismo e la difesa della libertà di critica. Una democrazia deve garantire entrambe con una legge chiara nel prevenire applicazioni improprie e capace di seguire l’evoluzione del fenomeno.

Una convergenza ampia su questi punti renderebbe la legge più forte, non più debole. Rafforzerebbe la risposta delle istituzioni democratiche all’antisemitismo, nel quadro della tutela dell’eguale dignità e dell’uguaglianza senza distinzioni che la Costituzione pone a fondamento della nostra convivenza.

Pubblicato su VITA