APPUNTI RAGIONATI SUL REFERENDUM GIUSTIZIA

19 Febbraio 2026

La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è, in sé, una proposta legittima e coerente con l’evoluzione del processo accusatorio. Tuttavia, la riforma non si limita a questo: incide sull’assetto costituzionale dell’autogoverno della magistratura, introducendo due CSM, un nuovo sistema disciplinare e il sorteggio. È quindi un intervento strutturale degli equilibri tra poteri. In un clima istituzionale teso e conflittuale, anche riforme teoricamente condivisibili possono produrre effetti non pienamente valutabili ex ante. Per questo può essere ragionevole una scelta di prudenza costituzionale: non come difesa dello status quo, ma a tutela del quadro democratico entro cui riforme così profonde dovrebbero essere discusse e attuate; quadro oggi significativamente indebolito.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 saremo chiamati a esprimerci nel referendum confermativo sulla legge costituzionale intitolata «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

La separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti è, in linea di principio, un obiettivo legittimo e può essere letta come un completamento coerente con l’evoluzione dell’ordinamento giudiziario verso un processo pienamente accusatorio e con l’esigenza di un giudice terzo e imparziale.

Il processo accusatorio è un modello di processo penale fondato sulla netta separazione tra chi accusa e chi giudica: il pubblico ministero sostiene l’accusa, mentre il giudice, terzo e imparziale, valuta le prove presentate dalle parti. Si basa sulla parità tra accusa e difesa e sul contraddittorio. La prova si forma nel dibattimento pubblico, davanti al giudice. In Italia questo modello è stato rafforzato dal codice di procedura penale del 1988 e dalla riforma dell’art. 111 della Costituzione (1999) sul “giusto processo”.

La Costituzione del 1948 ha mantenuto l’unità dell’ordine giudiziario già prevista dall’ordinamento precedente, pur trasformandone profondamente il significato attraverso l’introduzione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e l’affermazione del principio di indipendenza della magistratura dall’esecutivo. Nel periodo fascista, l’impostazione prevalentemente inquisitoria del processo era caratterizzata da una forte centralità dell’accusa, da un’istruttoria ampia e poco orientata al contraddittorio e da un assetto gerarchico e unitario della magistratura.L’evoluzione verso il modello accusatorio ha riaperto il dibattito sulla coerenza tra assetto delle carriere e principio del giudice terzo.

È su questa coerenza sistematica che si fondano le ragioni di chi sostiene la separazione delle carriere.

Tuttavia, il modo e il contesto politico-istituzionale in cui la riforma è stata proposta hanno finito per alterarne il significato istituzionale, spingendo il referendum a essere percepito soprattutto come una scelta prevalentemente politica. In queste condizioni, un orientamento verso il No al referendum può non esprimere un rifiuto della separazione in sé, ma la volontà di difendere le condizioni democratiche e di fiducia istituzionale entro cui riforme così delicate dovrebbero essere discusse e realizzate. La posta in gioco è la tenuta dell’equilibrio costituzionale nel tempo.

Cerco di spiegarmi meglio.

1.  La riforma non riguarda solo la separazione delle carriere: include anche l’istituzione di due CSM distinti (giudicanti e requirenti), un nuovo assetto della giustizia disciplinare con l’istituzione di un’Alta Corte, e il ricorso al sorteggio per la composizione degli organi di autogoverno. Non si tratta dunque di un intervento meramente organizzativo o tecnico, ma di una revisione che incide sull’architettura costituzionale dell’autogoverno della magistratura.

Va inoltre ricordato che la riforma oggetto del referendum non interviene in alcun modo sui principali problemi strutturali della giustizia italiana, che continuano a riguardare la carenza di personale, l’insufficienza degli organici amministrativi, la mancanza di strumenti adeguati, l’organizzazione complessiva degli uffici giudiziari e il sistema carcerario, criticità che si trascinano da anni e che richiederebbero interventi urgenti e di tutt’altra natura.

2.  La separazione delle carriere rappresenta un possibile completamento dell’ordinamento giudiziario, coerente con l’evoluzione avviata dopo il superamento del modello inquisitorio e con il rafforzamento del principio del giudice terzo. In questa prospettiva, essa può essere considerata una riforma in linea con l’impianto costituzionale e con la trasformazione del processo penale.

Tuttavia, proprio perché la Costituzione del 1948 ha concepito l’ordine giudiziario come un potere unitario e autonomo, occorre interrogarsi se la divisione dell’organo di autogoverno in due distinti Consigli non finisca per incidere su questa concezione di fondo, modificando non solo l’organizzazione interna ma anche l’equilibrio complessivo tra le sue componenti. Sul punto esistono autorevoli valutazioni dottrinali non univoche.

3.  Proprio perché il tema è serio e strutturale, ritengo che avrebbe meritato un metodo riformatore più ampio e condiviso. Una riforma che incide sugli equilibri tra i poteri dello Stato avrebbe avuto bisogno di un dialogo serio tra maggioranza e opposizione, capace di arricchire il testo e rafforzarne la legittimazione. Questo compito, per la posizione che occupano, spetta soprattutto – anche se non unicamente – alle forze di governo, che avrebbero dovuto cercare mediazioni alte, senza rinunciare agli obiettivi di fondo ma con aperture sui punti più controversi (doppio CSM, nuovo organo disciplinare, sorteggio).

4.  Un elemento centrale da tenere in considerazione riguarda il contesto politico in cui la riforma si colloca. Negli ultimi anni si è creato un clima conflittuale, talvolta di delegittimazione della magistratura, che si manifesta anche nella tendenza a criticare o contestare decisioni giudiziarie prima ancora di conoscerne e valutarne compiutamente le motivazioni. Tale dinamica emerge in modo particolare quando le pronunce incidono su scelte di governo o su situazioni connesse ai partiti che lo compongono. In questa fase pre-referendaria, essa si accompagna ad accuse che alimentano un clima di risentimento verso i giudici.

In tale contesto, assume particolare rilievo il fatto che il Presidente della Repubblica abbia ritenuto di presiedere una seduta ordinaria del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, sottolineandone il rilievo costituzionale e rinnovando con fermezza l’esortazione al rispetto reciproco tra le istituzioni dello Stato.

A ciò si aggiungono una forte polarizzazione politica, l’inasprimento del confronto pubblico e segnali di crescente tensione attorno ai principi dello Stato di diritto e alla tutela dei diritti fondamentali.

5.  Non si tratta qui di formulare un giudizio geopolitico o di esprimere una valutazione complessiva sull’indirizzo politico del governo, ma di prendere atto che l’equilibrio tra poteri dello Stato vive anche di clima istituzionale, di linguaggio pubblico e di riconoscimento reciproco. Quando tali condizioni si indeboliscono, anche una riforma astrattamente coerente può produrre effetti diversi da quelli dichiarati.In questo quadro, la riforma, che nel merito potrebbe essere condivisibile, cambia di significato, perché viene inevitabilmente influenzata dal clima generale ed è inevitabilmente letta – e può essere poi utilizzata – come leva nel conflitto tra poteri.

6.  Di fatto, il referendum smette di essere una scelta puramente istituzionale e viene progressivamente utilizzato come test politico sul rapporto tra governo e poteri di garanzia, coinvolgendo spesso in modo fazioso un’opinione pubblica disorientata. Proprio per questo, la valutazione non può arrestarsi alla coerenza teorica della separazione delle carriere, ma deve considerare gli effetti sistemici che essa può produrre nell’attuale assetto dei rapporti tra esecutivo e magistratura.

7.  A ciò si aggiunge che, mentre la separazione delle carriere conserva una sua razionalità costituzionale, altri aspetti della riforma risultano meno persuasivi: il nuovo assetto dell’autogoverno (doppio CSM), la sottrazione all’organo di autogoverno della giurisdizione disciplinare, e il ricorso al sorteggio come strumento di depoliticizzazione e di contrasto alla correntocrazia, lasciando alla legislazione ordinaria (in questa stessa legislatura e in questo contesto fortemente conflittuale) la definizione dell’elenco dei candidati e delle modalità di preselezione.

8.  La separazione delle carriere viene presentata come uno strumento di riequilibrio tra accusa e giudizio. Non è tuttavia trascurabile il rischio che, sottraendo il pubblico ministero a un sistema unitario di autogoverno, si produca un effetto diverso da quello dichiarato, rafforzando l’autonomia dell’organo requirente e riducendo gli spazi di integrazione e di bilanciamento reciproco tra le diverse funzioni della giurisdizione.

9.  Presi insieme e considerati nel contesto attuale, questi elementi possono determinare un indebolimento, anche solo indiretto, dell’indipendenza della magistratura. Resta tuttavia una questione di fondo: che un eventuale No al referendum possa rinviare ancora a lungo l’attuazione della separazione delle carriere, anche in forme diverse da quelle oggi proposte. È un’eventualità reale, che va riconosciuta con onestà. Ma le riforme costituzionali esigono, oltre agli obiettivi, condizioni adeguate di equilibrio e fiducia istituzionale.

10.  Per queste ragioni, pur riconoscendo le posizioni di chi considera la separazione delle carriere dei magistrati un completamento dell’ordinamento, ritengo oggi più convincente una scelta di sospensione critica. Non come difesa dello status quo né come rifiuto della riforma in sé, ma come esercizio di prudenza costituzionale: la tutela del quadro democratico entro cui riforme così profonde dovrebbero essere discusse e attuate, quadro che oggi appare significativamente indebolito.

Sono riflessioni aperte, ma fissano un orientamento al No, che si consolida, giorno dopo giorno, alla luce delle dinamiche istituzionali in atto.