“La Libia non ha ratificato la convenzione di Ginevra sui rifugiati e richiedenti asilo: non può quindi essere obbligata a prendersene cura. In Libia i richiedenti protezione e asilo sono degli illegali e in quanto tali sono internati nelle carceri e nei centri di detenzione secondo le leggi di questo stato sovrano”. Tante volte abbiamo letto o sentito queste o simili affermazioni. Sono parole che sono state assimilate perfino dalla cosiddetta comunità internazionale, cioè noi, l’Italia, l’Europa, i Paesi democratici, rimasti quindi impotenti e immobili. Gli Stati si sono limitati a guardare, talvolta a denunciare, nascondendo la propria inadeguatezza e pusillanimità dietro a questa ipocrita giustificazione.
E’ vero, la Libia non ha mai preso in considerazione la convenzione di Ginevra sui rifugiati con gli obblighi derivanti dal riconoscimento del loro status. Ha firmato invece una convenzione regionale africana sullo status di rifugiato e, per il momento, considera come aventi diritto solo quelli di sette nazionalità: siriani, iracheni, palestinesi, somali, eritrei, etiopi Oromo e sudanesi del Darfur, alcune delle quali sono state e sono presenti nei centri di detenzione. La Libia ha però aderito a vari altri trattati e convenzioni, con pari valore umano ed etico e con obblighi altrettanto vincolanti.
Indubbiamente, lo stato di conflitto permanente, di instabilità e di caos politico che l’insensato intervento militare internazionale del 2011 ha provocato in Libia, indebolisce l’effettiva attuazione di tali obbligazioni; ma almeno non ci si nasconda dietro il rigetto libico della convenzione di Ginevra per giustificare l’inazione a cui abbiamo assistito negli anni e a cui continuiamo ad assistere.
I centri illegali di detenzione in Libia devono essere chiusi. Le condizioni dei rifugiati e migranti ivi detenuti sono infatti una vergogna per tutta l’umanità che assiste paralizzata alle torture ed alle altre crudeli, disumani, degradanti pene che colpiscono ripetutamente uomini, donne, bambini. E’ la credibilità della “comunità” internazionale che è ormai messa in gioco.
E’ stata ammessa l’apertura di una ‘struttura di transito e partenza’ gestita dall’Unhcr a Tripoli per chi ha bisogno di protezione internazionale, ma l’agibilità nei centri di detenzione governativi rimane molto limitata, così come nei punti di sbarco dove vengono riportate le persone intercettare in mare alle quali l’Unhcr offre assistenza medica, registrando chi è idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato. Chi non lo è invece seguito dall’Oim che, sempre con molte limitazioni e difficoltà, provvede al trasferimento volontario e assistito in altri paesi.
Un maggiore interesse e impegno dei governi che possono avere peso sulla Libia potrebbe ottenere molto di più e la Commissione africana dell’UA sui diritti dell’uomo e dei popoli potrebbe svolgere una seria indagine sulle gravi violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione libici. Sulla base della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, ratificata da tutti gli Stati africani ad eccezione del Marocco, alla Commissione sono infatti attribuite le funzioni di promuovere e proteggere i diritti umani e dei popoli.
E’ sorprendente l’elenco delle ratifiche e adesioni della Libia a convenzioni e trattati internazionali tuttora validi e impegnativi. Se con la ratifica la Libia è legalmente vincolata a un trattato, con l’adesione accetta di diventare parte di un trattato e l’effetto giuridico che ne deriva è pari a quello della ratifica (Alto Commissariato per i diritti umani, Ohchr). C’è quindi molta materia per potere agire sulla Liba al fine della chiusura di tutti i centri di detenzione inumani e disumani. Si tratta di impegni internazionali che sono stati quasi dimenticati sia dai libici che dalla comunità internazionale. È bene ricordarli.
La Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, ratificata dalla Libia il 19 luglio 1986, sancisce che “Ogni persona ha diritto al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti e garantiti nella presente Carta senza alcuna distinzione, in particolare senza distinzione di razza, sesso, etnia, colore, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altra opinione, di origine nazionale o sociale, di fortuna, di nascita o di qualsiasi altra situazione” (art. 2). “La persona umana è inviolabile. Ogni essere umano ha diritto al rispetto della sua vita e all’integrità fisica e morale della sua persona. Nessuno può essere arbitrariamente privato di questo diritto” (art. 4). “Qualsiasi forma di sfruttamento e di svilimento dell’uomo, specialmente la schiavitù, la tratta delle persone, la tortura fisica o morale, e le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono interdetti” (art. 5).
La Convenzione UA regolante gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, ratificata il 25 aprile 1981, stabilisce che “La concessione dell’asilo ai rifugiati è un atto pacifico e umanitario e non deve essere considerata un atto ostile da nessuno Stato membro” (art. 2). Gli Stati membri collaboreranno con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Questa Convenzione sarà l’efficace complemento regionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati per l’Africa del 1951 (art. 7, c. 1 e 2).
Invocare la non ratifica della Convenzione di Ginevra sui rifugiati non esonera la Libia dal rispetto dei diritti umani, fino alla definitiva chiusura dei centri criminali, e non esonera la comunità internazionale dall’esigerne la chiusura, nel rispetto di tali diritti, prevedendo strutture alternative gestite dalle organizzazioni internazionali umanitarie e stabilendo accordi compensativi. E’ giunto il momento di agire.
Ecco i principali impegni assunti dalla Libia
Convenzioni regionali africane:
Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli: ratifica 19 luglio 1986
Convenzione UA regolante gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa ratifica 25 aprile 1981
Carta africana sui diritti e il benessere del minore: ratifica 23 settembre 2000
Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli per la creazione di una Corte Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli: ratifica 19 novembre 2003
Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa: ratifica 23 maggio 2004
Diritti umani:
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali: adesione 15 maggio 1970
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici: adesione 15 maggio 1970
Protocollo facoltativo al Patto internazionale per i diritti civili e politici: adesione 16 maggio 1989
Discriminazioni:
Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale: adesione 3 luglio 1968
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne: adesione 16 maggio 1989
Protocollo opzionale alla Convenzione sull’eliminazione della discriminazione contro le donne: adesione 18 giugno 2004
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie: adesione 18 giugno 2004
Convenzione sui diritti del bambino: adesione 15 aprile 1993
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati: adesione 29 ottobre 2004
Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile: adesione 18 giugno 2004
Convenzione sul divieto e l’azione immediata per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile: ratifica 4 ottobre 2000
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità: ratifica 13 febbraio 2018
Convenzione sulla riduzione dell’apolidia: adesione 16 maggio 1989
Convenzione relativa allo status delle persone apolidi: adesione 16 maggio 1989
Criminalità, schiavitù e tortura:
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale: ratifica 18 giugno 2004
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini: ratifica 24 settembre 2004
Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria: ratifica 24 settembre 2004
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti: adesione il 16 maggio 1989
Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, il commercio degli schiavi e le istituzioni e le pratiche assimilabili alla schiavitù: adesione 16 maggio 1989
Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui: adesione 3 dicembre 1956
Diritto dei conflitti armati:
Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati nelle forze armate sul campo: ratifica 22 maggio 1956
Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate in mare: ratifica 22 maggio 1956
Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra: ratifica 22 maggio 1956
Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra: ratifica 22 maggio 1956
Protocollo I addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali: ratifica 7 giugno 1978
Protocollo II addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e relativo alla protezione delle vittime sui conflitti armati non internazionali: ratifica 7 giugno 1978
Terrorismo e diritti umani:
Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi: adesione 25 settembre 2000
Convenzione internazionale per la soppressione dei bombardamenti terroristici: ratifica 9 luglio 2002
Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo: ratifica 9 luglio 2002
Attività e Personale delle Nazioni Unite:
Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adesione 28 novembre 1958
Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e associato, adesione 22 settembre 2000.