Art. 1 – L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il DIRITTO AL LAVORO e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE O SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ.
Art. 35 – La Repubblica TUTELA IL LAVORO in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Art. 36 – Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e IN OGNI CASO SUFFICIENTE AD ASSICURARE A SÉ E ALLA FAMIGLIA UN’ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA.
Art. 37 – La donna lavoratrice ha GLI STESSI DIRITTI E, A PARITÀ DI LAVORO, LE STESSE RETRIBUZIONI che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Disposizioni finali – XVIII – La Costituzione dovrà essere FEDELMENTE OSSERVATA come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.