CARNEFICINA A SYDNEY. CONDANNARE NON BASTA SE SI TOLLERANO LE PAROLE D’ODIO

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Written by Nino Sergi

17 Dicembre 2025

Antisemitismo, Costituzione e doppi standard nel discorso pubblico.

L’attentato antiebraico avvenuto a Sydney ha suscitato una reazione immediata e unanime da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica internazionale. Le parole di condanna sono state nette e prive di ambiguità, riaffermando un principio essenziale: l’antisemitismo non è un’opinione, ma una forma di odio che va contrastata senza esitazioni, sul piano culturale, politico e giuridico.

Proprio questa fermezza impone una riflessione più ampia, che riguarda anche il nostro contesto nazionale. La credibilità della lotta contro l’odio etnico e religioso, infatti, non si misura soltanto nella condanna degli atti più estremi, ma anche nella coerenza con cui si presidiano lo spazio pubblico, il linguaggio politico e l’applicazione dei princìpi costituzionali.

Il linguaggio antisemita è giustamente oggetto di una crescente attenzione pubblica. Ciò che qui si intende mettere a fuoco è l’asimmetria con cui altri linguaggi di delegittimazione su base etnico-religiosa sono stati a lungo tollerati. Negli ultimi decenni, in Italia, mentre l’antisemitismo è stato correttamente riconosciuto come una minaccia grave e specifica, altre forme di odio e delegittimazione sono state trattate in modo diseguale, con una soglia di attenzione sensibilmente più bassa.

In particolare, la delegittimazione dell’Islam e delle persone di fede musulmana è stata a lungo sottovalutata, minimizzata e talvolta considerata accettabile nel dibattito politico.Non si è trattato di episodi isolati. Per anni, linguaggi di disprezzo, sospetto generalizzato e contrapposizione identitaria hanno circolato nello spazio pubblico senza incontrare una reazione istituzionale proporzionata.Espressioni che rappresentavano l’Islam esclusivamente come problema, minaccia o corpo estraneo sono così entrate nel lessico politico ordinario, spesso giustificate come libertà di espressione, realismo o difesa dell’identità.

In questo quadro si è affermata una sovrapposizione impropria tra Islam, islam politico e terrorismo, che ha finito per cancellare distinzioni essenziali. Distinguere chiaramente questi piani non è solo un’esigenza culturale e costituzionale, ma una condizione indispensabile per combattere il terrorismo reale. La loro confusione non colpisce i responsabili, ma alimenta sospetti generici, individuali e collettivi, disperde risorse e finisce per indebolire il contrasto ai fenomeni violenti che si dichiara di voler affrontare. Il terrorismo, da condannare sempre senza ambiguità, è stato così talvolta trattato come espressione dell’Islam in quanto tale, trasformando un’intera appartenenza religiosa in un fattore di sospetto collettivo, in aperto contrasto con i princìpi costituzionali di responsabilità individuale, uguaglianza e libertà religiosa.

Il problema non è che queste retoriche polarizzanti abbiano trovato spazio nel dibattito pubblico, ma che abbiano ottenuto legittimazione, fino a diventare linguaggio politico, mediatico e talvolta persino istituzionale. In alcuni casi, una comunicazione incendiaria e divisiva ha accompagnato processi di piena legittimazione politica e talvolta di accesso a ruoli di governo.

Qui emerge una contraddizione che merita di essere affrontata apertamente. La Costituzione italiana non conosce gerarchie tra origini etniche o appartenenze religiose da tutelare. Gli articoli 3, 8 e 19 parlano chiaro: uguaglianza, non discriminazione e libertà religiosa valgono per tutti. Eppure, nella pratica, si è affermato un approccio a due pesi e due misure. L’odio antiebraico è stato giustamente riconosciuto come intollerabile anche sul piano simbolico e linguistico; l’ostilità verso l’Islam è stata invece spesso  considerata una posizione politicamente discutibile, ma non sempre trattata come incompatibile con i medesimi princìpi costituzionali.

Questa asimmetria non è neutra. L’estremismo non nasce nel vuoto, ma si alimenta anche di parole, cornici narrative e confini simbolici costruiti nel tempo. Quando il disprezzo diventa dicibile e la contrapposizione identitaria viene normalizzata, la radicalizzazione trova terreno fertile. L’odio, una volta legittimato, tende a riprodursi e la polarizzazione finisce per estendersi oltre i contesti in cui nasce.

Nel corso di questa Legislatura sono stati presentati alcuni disegni di legge in materia di prevenzione e contrasto dell’antisemitismo. Il loro esame non può essere disgiunto dal contesto più ampio fin qui richiamato. Senza entrare nel merito dei singoli testi, sui quali si sono già espressi autorevoli esperti e il confronto politico e giuridico è tuttora aperto, ritengo tuttavia che tali provvedimenti dovrebbero essere accompagnati da una riflessione di carattere più ampio, volta a rafforzarne la coerenza costituzionale e l’efficacia complessiva. In questa prospettiva, propongo alle Commissioni competenti di valutare, in sede di esame, l’introduzione di una disposizione di indirizzo che orienti l’attuazione della legge secondo alcuni criteri basilari:

1) Nell’esercizio della delega legislativa, il Governo assicura che i decreti attuativi siano adottati nel pieno rispetto dei princìpi di uguaglianza, non discriminazione e libertà religiosa sanciti dagli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione. Nel rispetto della specificità degli strumenti previsti per il contrasto dell’antisemitismo, i medesimi decreti prevedono l’applicazione di criteri e procedure analoghi anche ai fini della prevenzione e del contrasto delle discriminazioni fondate sull’appartenenza religiosa o sull’origine etnica ad essa associata, ivi compresi i fenomeni di ostilità e delegittimazione nei confronti dell’Islam. 2) Resta in ogni caso ferma l’applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto dei reati e delle discriminazioni fondate su motivi religiosi, razziali o etnici, senza introdurre nuove fattispecie penali né discipline autonome.

La disposizione proposta non relativizza né mette in discussione la specificità storica dell’antisemitismo. Al contrario, ne rafforza la coerenza costituzionale. Chiede che, nell’attuazione della legge, il Governo operi nel pieno rispetto dei princìpi di uguaglianza, non discriminazione e libertà religiosa, e che misure di prevenzione analoghe possano essere considerate anche in relazione ai fenomeni di ostilità e delegittimazione nei confronti dell’Islam o altre appartenenze religiose. Non si introducono nuove fattispecie penali, né si equiparano fenomeni diversi. Si afferma un principio semplice ma decisivo: la prevenzione dell’odio non può essere selettiva, se vuole essere efficace e credibile.

Non basta reagire quando l’odio esplode nella sua forma più brutale. Una democrazia matura deve interrogarsi anche sui linguaggi che ha tollerato, sulle parole che ha lasciato circolare, sulle ambiguità che ha considerato accettabili. Altrimenti il rischio è evidente: condannare l’odio quando esplode, continuando però a tollerarne le premesse nel discorso pubblico.

Pubblicato su IL RIFORMISTA

NINO (Antonio Giuseppe) SERGI