Non è proprio più possibile, per chiunque, politica compresa, mantenere un linguaggio prudente e ‘diplomatico’ di fronte ai continui bombardamenti e massacri di civili, alle distruzioni dell’intero territorio di Gaza con i suoi ospedali, le scuole, le abitazioni, le infrastrutture essenziali per l’acqua, l’elettricità, il sistema fognario, alle decine di migliaia di feriti, bambini con il terrore negli occhi e i corpi mutilati, alle masse di popolazione obbligate a spostarsi da una “zona sicura” all’altra, e poi all’altra ancora…
Il Governo israeliano è criminale. Continuare a negarlo o a trovare assurde giustificazioni ci rende partecipi dei crimini. Occorre gridarlo, ovunque e ogni giorno. Non si risponde ad un crimine mostruoso come quello di Hamas il 7 ottobre 2023 con un crimine ancora più mostruoso, senza fine e con l’intento di sterminare un intero popolo, compresi bambini, donne e anziani, con l’intento, non troppo celato, di rubargli definitivamente la terra.
Oltre a distruggere e massacrare persone inermi, proibire all’UNRWA e alle organizzazioni umanitarie di portare soccorso ai palestinesi ormai allo stremo significa annientare un’intera popolazione. Tentato genocidio, si chiama nel linguaggio delle persone comuni.
Il disprezzo del diritto umanitario da parte del governo israeliano peserà su Israele e la nostra troppo debole protesta peserà su tutti noi e sul sistema di convivenza mondiale negli anni futuri.
Per il diritto internazionale umanitario è illegale se la parte assediante non garantisce quanto necessario al fine di evitare sofferenze ai civili. L’assedio totale, che toglie cibo, acqua, cure mediche alla popolazione civile è invece sempre un crimine.
La Convenzione di Ginevra
Di seguito alcune delle disposizioni contenute nei 159 articoli della Quarta Convenzione di Ginevra, alla base del diritto umanitario internazionale e dei crimini di guerra.
Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi, saranno trattate con umanità, in ogni circostanza e senza alcuna distinzione (art. 3).
Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento o in modo qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una Potenza occupante, di cui essi non siano cittadini (art. 4).
I feriti e i malati, come pure gli infermi e le donne incinte fruiranno di una protezione e di un rispetto particolari (art. 16).
Gli ospedali civili non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti in conflitto (art. 18).
Il personale regolarmente ed unicamente adibito al funzionamento degli ospedali civili sarà rispettato e protetto (art. 20).
Ciascuna Parte contraente accorderà il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose, destinati unicamente alla popolazione civile, anche se nemica. Essa autorizzerà pure il passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d’età inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere (art. 23).
Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d’intimidazione (art. 27).
Nessuna persona protetta può essere punita per un’infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d’intimazione o di terrorismo, sono vietate (art. 33).
I trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo. La Potenza occupante potrà tuttavia procedere allo sgombero di una determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgomberi potranno avere per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto nell’interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta alle sue case non appena le ostilità saranno cessate nel settore interessato. Procedendo a siffatti trasferimenti o sgomberi, la Potenza occupante dovrà provvedere, in tutta la misura del possibile, affinché le persone protette siano ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli altri (art. 49).
È vietato alla Potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari (art. 53).
La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili (art. 55).
Ha inoltre il dovere di assicurare e di mantenere, con il concorso delle autorità nazionali e locali, gli stabilimenti e i servizi sanitari e ospedalieri, come pure la salute e l’igiene pubbliche nel territorio occupato (art. 56).
Allorché la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante accetterà le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà. Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario (art. 59).
Gli invii di soccorso non esonereranno affatto la Potenza occupante dalle responsabilità che le incombono in virtù degli articoli 55, 56 e 59. Essa non potrà sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla destinazione loro assegnata, salvo in caso di urgente necessità, nell’interesse della popolazione del territorio occupato (art. 60).
Per il diritto internazionale umanitari ogni azione bellica deve rispettare due criteri fondamentali: la distinzione tra militari e civili, evitando di coinvolgere questi ultimi nei combattimenti; la proporzionalità della risposta, in relazione agli effetti sulla popolazione civile dell’obiettivo militare che si vuole perseguire.
Non rispettare e non esigere il rispetto del diritto internazionale umanitario o esigerlo solo a seconda delle convenienze politiche è la premessa per rafforzare e accelerare un mondo senza regole e senza umanità. E noi in Occidente (le patrie del diritto e dei diritti umani) stiamo contribuendo, sapendo di farlo e conoscendone le conseguenze.
Pubblicata in VITA